Art. 6
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 5 nov 2010
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione
1. Un contributo finanziario dell’Unione, per un importo totale di 1 555 300 EUR, è concesso agli Stati membri a titolo della linea di bilancio 17 04 07 01 al fine di coprire i costi di raccolta, valutazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, collegati alle analisi previste all’, paragrafo 2, a concorrenza dell’importo totale di cofinanziamento massimo di cui all’allegato III.
2. Il contributo finanziario dell’Unione previsto al paragrafo 1 è versato agli Stati membri purché l’esecuzione del programma coordinato di sorveglianza sia effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, comprese quelle in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, e fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
Una relazione finale di completamento del programma coordinato di sorveglianza deve essere presentata alla Commissione entro il 31 maggio 2012; tale relazione deve contenere:
i)
tutte le informazioni di cui all’allegato I, parte D;
ii)
i documenti giustificativi delle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione delle analisi; tali documenti devono contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV.
3. In caso di ritardo nella presentazione della relazione finale di cui al paragrafo 2, la partecipazione finanziaria dell’Unione è ridotta del 25 % al 1o luglio 2012, del 50 % al 1o agosto 2012 e del 100 % al 1o settembre 2012.
Storico versioni
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