Art. 7

Importi massimi rimborsabili

In vigore dal 5 nov 2010
Importi massimi rimborsabili Gli importi massimi di partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi di raccolta, valutazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, che sono oggetto di rimborso agli Stati membri, non superano i seguenti importi: a) sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’individuazione della Listeria monocytogenes; b) sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’enumerazione della Listeria monocytogenes; c) sino a 15 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato in relazione all’analisi del livello di pH; d) sino a 20 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’analisi dell’attività dell’acqua (aw).
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Importi massimi rimborsabili (Art. 7 Decisione (UE) 2010/678) — Testo vigente | Portale Normativo