Art. 7
Importi massimi rimborsabili
In vigore dal 5 nov 2010
Importi massimi rimborsabili
Gli importi massimi di partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi di raccolta, valutazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, che sono oggetto di rimborso agli Stati membri, non superano i seguenti importi:
a)
sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’individuazione della Listeria monocytogenes;
b)
sino a 60 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’enumerazione della Listeria monocytogenes;
c)
sino a 15 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato in relazione all’analisi del livello di pH;
d)
sino a 20 EUR per ciascun campione raccolto, valutato e comunicato per l’analisi dell’attività dell’acqua (aw).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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