Art. 3

In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, a fini diversi da quelli aziendali, di un veicolo al quale si applica il limite di cui all’ della presente decisione.
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