Art. 2
In vigore dal 27 set 2010
Le disposizioni dell’ non si applicano alle seguenti categorie di veicoli:
a)
veicoli acquistati per rivendita, noleggio o leasing;
b)
veicoli che, conformemente ai criteri stabiliti nelle disposizioni fiscali, possono essere considerati come veicoli destinati principalmente al trasporto di merci;
c)
veicoli che svolgono funzioni specifiche;
d)
veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2010:581:oj#art-2