Art. 2

In vigore dal 27 set 2010
Le disposizioni dell’ non si applicano alle seguenti categorie di veicoli: a) veicoli acquistati per rivendita, noleggio o leasing; b) veicoli che, conformemente ai criteri stabiliti nelle disposizioni fiscali, possono essere considerati come veicoli destinati principalmente al trasporto di merci; c) veicoli che svolgono funzioni specifiche; d) veicoli intesi al trasporto di almeno 10 passeggeri incluso il conducente.
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