Art. 1
In vigore dal 27 set 2010
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a limitare, a concorrenza del 60 %, il diritto di detrazione dell’IVA sull’acquisto, acquisizione intracomunitaria, importazione, noleggio o leasing di veicoli a motore diversi dalle autovetture, fino a un massimo di 6 000 PLN.
Tale limitazione si applica solo a veicoli a motore diversi dalle autovetture aventi una portata massima di oltre 500 kg e un peso massimo di 3,5 tonnellate.
Storico versioni
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