Art. 14
Status del personale della missione
In vigore dal 21 set 2010
Status del personale della missione
1. Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.
2. Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.
3. Le condizioni di assunzione e i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono fissati nel contratto stipulato tra il capomissione e il membro del personale.
Storico versioni
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