Art. 13

Comunicazione di informazioni classificate

In vigore dal 21 set 2010
Comunicazione di informazioni classificate 1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «CONFIDENTIEL UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (5). 2.   L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «RESTREINT UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale. 3.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «RESTREINT UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE. 4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).
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Comunicazione di informazioni classificate (Art. 13 Decisione (UE) 2010/565) — Testo vigente | Portale Normativo