Art. 6

Personale

In vigore dal 21 set 2010
Personale 1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere. 2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità. 3.   Gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro competente o dell'istituzione dell'UE competente, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:565:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo