Art. 6
Personale
In vigore dal 21 set 2010
Personale
1. Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.
2. La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.
3. Gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro competente o dell'istituzione dell'UE competente, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.
Storico versioni
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