Art. 14 · Status del personale della missione

Art. 14

Status del personale della missione

In vigore dal 21 set 2010
Status del personale della missione 1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. 2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco. 3.   Le condizioni di assunzione e i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono fissati nel contratto stipulato tra il capomissione e il membro del personale.
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