Art. 6

In vigore dal 16 set 2010
La posizione che l’Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell’Unione in conformità del trattato.
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