Art. 6
In vigore dal 16 set 2010
La posizione che l’Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell’Unione in conformità del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:265:oj#art-6