Art. 4

In vigore dal 16 set 2010
1.   La Commissione avvisa la Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all’ del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all’, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio delibera all’unanimità. 2.   Ai fini dell’articolo 10.25 dell’accordo, le modifiche dell’accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un’indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1). Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), è fissato a un mese.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/265 — Testo vigente | Portale Normativo