Art. 3
In vigore dal 16 set 2010
1. L’Unione applica l’accordo in via provvisoria, come previsto dall’articolo 15.10, paragrafo 5, dell’accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Non sono provvisoriamente applicate le seguenti disposizioni:
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gli articoli da 10.54 a 10.61 (Repressione penale in materia di diritti di proprietà intellettuale),
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l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 2, l’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, l’, l’ e l’articolo 10 del protocollo sulla cooperazione culturale.
2. Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria, il Consiglio fissa la data entro la quale la notifica di cui all’articolo 15.10, paragrafo 5, dell’accordo deve essere trasmessa alla Corea. Tale notifica include i riferimenti alle disposizioni che non possono essere provvisoriamente applicate.
Il Consiglio coordina la data effettiva di applicazione provvisoria con la data di entrata in vigore del proposto regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio UE-Corea.
3. La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
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