Art. 3
In vigore dal 27 ago 2010
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
Durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2010, la Francia funge da Stato membro coordinatore in modo da garantire che la quantità di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore alla quantità massima totale di sementi di cui all’, paragrafo 2.
Lo Stato membro che riceva una domanda conformemente all’ comunica immediatamente allo Stato membro coordinatore la quantità specificata nella domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro qualora il rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione relativo a tale domanda risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi, specificando la quantità in eccesso.
Storico versioni
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