Art. 2
In vigore dal 27 ago 2010
Un fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’, paragrafo 1, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o allo Stato membro in cui desidera commercializzare le sementi. Nella domanda il fornitore specifica la quantità di sementi che intende commercializzare.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare la quantità di sementi specificata nella domanda, purché:
a)
non ci siano validi motivi per dubitare della capacità e dell’intenzione del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure
b)
considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’, paragrafo 2; oppure
c)
siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 3, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante.
Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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