Art. 1
In vigore dal 27 ago 2010
1. La commercializzazione nell’Unione di sementi delle varietà di A. strigosa non incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri è consentita, per un periodo che termina il 31 dicembre 2010, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. La quantità totale di sementi la cui commercializzazione nell’Unione è autorizzata a norma della presente decisione non è superiore a 4 970 tonnellate.
3. Le sementi di cui al paragrafo 1 sono conformi ai requisiti, di cui all’allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, che devono essere soddisfatti dalle sementi per la categoria sementi certificate di 2a generazione di A. strigosa.
4. Fatte salve tutte le norme sull’etichettatura previste dalla direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale indica che le sementi in questione appartengono a una categoria soggetta a prescrizioni meno rigorose di quelle stabilite dalla direttiva citata e che la relativa categoria è inferiore alla categoria sementi certificate di 2a generazione. Il colore dell’etichetta è marrone.
5. La commercializzazione delle sementi di cui al paragrafo 1 è autorizzata previa domanda in conformità dell’.
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