Art. 4
Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione europea
In vigore dal 26 ago 2010
Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione europea
1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:
a)
non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
b)
di stato sanitario inferiore.
2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.
Storico versioni
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