Art. 2

Importazioni di sperma

In vigore dal 26 ago 2010
Importazioni di sperma Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione; b) provengano da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE; c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato: i) MODELLO 1, contenuto nella sezione A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario; ii) MODELLO 2, contenuto nella sezione B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010, e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario; iii) MODELLO 3, contenuto nella sezione C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma. Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni; d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).
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