Art. 3

Importazioni di ovuli ed embrioni

In vigore dal 26 ago 2010
Importazioni di ovuli ed embrioni Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) provengano dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione; b) provengano da un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui a un elenco redatto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE; c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato. Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni; d) soddisfino le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).
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