Art. 3
In vigore dal 26 lug 2010
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 5 280 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione europea vigila sul corretto impiego del contributo dell’Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria della CTBTO. L’accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione europea si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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