Art. 2

In vigore dal 26 lug 2010
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO. 3.   La commissione preparatoria della CTBTO assolve i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
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