Art. 1
In vigore dal 26 lug 2010
1. Al fine di assicurare l’attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (la «strategia»), l’Unione sostiene le attività svolte dalla commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per conseguire i seguenti obiettivi:
—
rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT, anche nel campo del rilevamento dei radionuclidi,
—
rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nel quadro del CTBT e di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT.
2. I progetti sostenuti dall’Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a)
migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO;
b)
rafforzare le capacità di verifica della commissione preparatoria della CTBTO nei settori delle ispezioni in loco, nonché del monitoraggio e della verifica dei gas nobili ai fini del rilevamento e dell’individuazione di eventuali esplosioni nucleari;
c)
fornire assistenza tecnica ai paesi dell’Africa, dell’America Latina e dei Caraibi al fine di integrare pienamente gli Stati firmatari nel sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT.
Tali progetti sono svolti a beneficio di tutti gli Stati firmatari del CTBT.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:461:oj#art-1