Art. 27

Valutazioni socioeconomiche e ambientali

In vigore dal 7 lug 2010
Valutazioni socioeconomiche e ambientali 1.   Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati elaborano una valutazione dei suoi effetti socioeconomici e ambientali, includendo gli effetti sugli scambi e sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati di detta valutazione. 2.   Se un progetto di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera che sia indivisibile dal punto di vista tecnico e finanziario, gli Stati membri interessati coordinano le loro procedure per valutarne l’impatto socioeconomico e si adoperano al massimo per eseguire un’indagine transnazionale prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire e nell’ambito del quadro esistente. 3.   Altre sezioni di progetti di interesse europeo sono coordinate sul piano bilaterale o multilaterale dagli Stati membri caso per caso. 4.   Le azioni coordinate o le indagini transnazionali di cui al paragrafo 2 non incidono sugli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di tutela dell’ambiente, in particolare quelle relative alla valutazione dell’impatto ambientale. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’avvio e del risultato di dette azioni coordinate o indagini transnazionali. La Commissione inserisce tali informazioni nella relazione di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:661(1):oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazioni socioeconomiche e ambientali (Art. 27 Decisione (UE) 2010/661) — Testo vigente | Portale Normativo