Art. 28
Sezioni transfrontaliere
In vigore dal 7 lug 2010
Sezioni transfrontaliere
Nel quadro di taluni progetti prioritari le sezioni transfrontaliere tra due Stati membri, incluse le autostrade del mare, sono individuate da tali Stati sulla base dei criteri definiti dal comitato e notificate alla Commissione.
Queste sono in particolare sezioni indivisibili dal punto di vista tecnico e finanziario o riguardo alle quali gli Stati membri interessati si impegnano congiuntamente e predispongono una struttura comune.
Storico versioni
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