Art. 4
In vigore dal 25 giu 2010
Ferme restando le prescrizioni della legislazione dell’Unione, l’autorità competente deve garantire che tutti i risultati, positivi e negativi, dei test sierologici e virologici per l’individuazione dell’influenza aviaria effettuati nell’ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I risultati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o gennaio al 30 giugno) ed entro il 31 gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1o luglio al 31 dicembre).
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