Art. 2
In vigore dal 25 giu 2010
1. Immediatamente dopo il ricevimento della notifica di cui all’ da parte dell’autorità competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall’influenza aviaria, gli Stati membri assicurano che l’autorità competente disponga:
a)
la raccolta di adeguati campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili morti;
b)
l’analisi di laboratorio di tali campioni per l’individuazione del virus dell’influenza aviaria.
2. Le procedure di campionamento e di analisi vanno seguite in conformità dei capitoli da II a VIII del manuale diagnostico per l’influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE.
3. Gli Stati membri informano la Commissione senza indugio qualora le analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), abbiano esito positivo per il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Storico versioni
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