Art. 1
In vigore dal 25 giu 2010
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità competenti concludano gli accordi adeguati con le organizzazioni per l’osservazione e l’inanellamento degli uccelli selvatici, con le organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che dette organizzazioni siano tenute a notificare alle autorità competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici.
Storico versioni
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