Art. 8

Programmi di formazione e di scambio

In vigore dal 22 giu 2010
Programmi di formazione e di scambio Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato VI, per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
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Programmi di formazione e di scambio (Art. 8 Decisione (UE) 2010/352) — Testo vigente | Portale Normativo