Art. 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

In vigore dal 22 giu 2010
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 3 000 EUR per peschereccio. 3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008. 4.   Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 4 500 EUR.
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Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (Art. 6 Decisione (UE) 2010/352) — Testo vigente | Portale Normativo