Art. 10
Navi e aerei pattuglia
In vigore dal 22 giu 2010
Navi e aerei pattuglia
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IX, per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. La partecipazione finanziaria specificata per ogni Stato membro nell’allegato IX è calcolata sulla base del tasso percentuale di utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, quale dichiarato dagli Stati membri, rispetto all’attività annuale totale dei medesimi.
Storico versioni
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