Art. 3

Trasferimento di quote assegnate

In vigore dal 18 giu 2010
Trasferimento di quote assegnate Un'impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un'altra impresa elencata nell'allegato le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all'allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall'uso per cui la quantità è stata assegnata. L'impresa beneficiaria può utilizzare la quantità trasferita per la sostanza e l'uso assegnati al beneficiario nell'allegato. Il trasferimento diventa effettivo soltanto dopo la relativa notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e previa conferma di ricevimento da parte della Commissione.
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Trasferimento di quote assegnate (Art. 3 Decisione (UE) 2010/372) — Testo vigente | Portale Normativo