Art. 3
Trasferimento di quote assegnate
In vigore dal 18 giu 2010
Trasferimento di quote assegnate
Un'impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un'altra impresa elencata nell'allegato le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all'allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall'uso per cui la quantità è stata assegnata. L'impresa beneficiaria può utilizzare la quantità trasferita per la sostanza e l'uso assegnati al beneficiario nell'allegato. Il trasferimento diventa effettivo soltanto dopo la relativa notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati e previa conferma di ricevimento da parte della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:372:oj#art-3