Art. 4
Notifica di smantellamento
In vigore dal 18 giu 2010
Notifica di smantellamento
In caso di smantellamento degli impianti interessati, entro tre mesi le imprese di cui in allegato ne informano la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto in questione era ubicato.
Storico versioni
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