Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 giu 2010
Definizioni
1. Per «reintegro» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, sia essa vergine, recuperata o rigenerata, che non è stata utilizzata nel ciclo di fabbricazione e che è inserita nuovamente nel ciclo in questione.
2. Per «emissione» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, immessa nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo durante l'uso di un agente di fabbricazione e durante lo stoccaggio e la movimentazione nel sito dell'impianto.
Storico versioni
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