Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 giu 2010
Definizioni 1.   Per «reintegro» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, sia essa vergine, recuperata o rigenerata, che non è stata utilizzata nel ciclo di fabbricazione e che è inserita nuovamente nel ciclo in questione. 2.   Per «emissione» si intende la quantità totale di una sostanza controllata, espressa in tonnellate metriche, immessa nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo durante l'uso di un agente di fabbricazione e durante lo stoccaggio e la movimentazione nel sito dell'impianto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:372:oj#art-1