Art. 12
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 14 giu 2010
Partecipazione di Stati terzi
1. Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri Stati terzi possono essere invitati a contribuire a EUJUST LEX-IRAQ purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti di EUJUST LEX-IRAQ.
2. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Gli Stati terzi che forniscono un contributo a EUJUST LEX-IRAQ hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri che partecipano alla missione.
4. Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all'eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura degli Stati terzi.
5. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.
Storico versioni
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