Art. 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 giu 2010
Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 è pari a 17 500 000 EUR. 2.   L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio. 3.   Tutta la spesa è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 4.   Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad e Basra sono prestati tramite i contratti stipulati dal Regno Unito, dagli altri Stati membri, se del caso, o tramite gli accordi conclusi tra le autorità irachene e le società che prestano e fatturano tali servizi. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX-IRAQ copre le spese in questione. Il Regno Unito o altri Stati membri interessati, in consultazione con il capomissione, trasmettono al Consiglio opportune informazioni su tali spese. 5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto. 6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX-IRAQ, compresa la compatibilità delle attrezzature. 7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 8.   L'attrezzatura e le forniture per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate o affittate a nome dell'Unione.
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Disposizioni finanziarie (Art. 11 Decisione (UE) 2010/330) — Testo vigente | Portale Normativo