Art. 14
Comunicazione di informazioni classificate
In vigore dal 14 giu 2010
Comunicazione di informazioni classificate
L'AR è autorizzato a diffondere allo Stato ospitante e all'ONU, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.
L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
Storico versioni
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