Art. 5
Incidenti di sicurezza
In vigore dal 4 mag 2010
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza qualunque evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II e può causare danni o perdite al SIS II, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei di dati.
2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo da garantire una risposta rapida, efficace e corretta conformemente alla politica di sicurezza. Sono stabilite procedure di ripristino in caso di incidente.
3. Le informazioni relative a un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS II in uno Stato membro o sulla disponibilità, sull’integrità e sulla riservatezza dei dati inseriti o inviati da uno Stato membro sono trasmesse allo Stato membro interessato. Gli incidenti di sicurezza sono notificati al responsabile della protezione dei dati della Commissione.
Storico versioni
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