Art. 4

Responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione

In vigore dal 4 mag 2010
Responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione 1.   Fatto salvo l’, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione. 2.   Il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione controlla il funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione e garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza e l’osservanza delle procedure di sicurezza. 3.   Il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno. 4.   Il responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere nell’infrastruttura di comunicazione, e in particolare: a) svolge tutti i compiti di sicurezza operativa connessi all’infrastruttura di comunicazione comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti; b) controlla l’efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche; c) raccoglie prove sugli incidenti dell’infrastruttura di comunicazione che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema; d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza; e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione dell’infrastruttura di comunicazione applichino la presente decisione e la politica di sicurezza; f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l’applicazione della politica di sicurezza; g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata; h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell’.
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Responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione (Art. 4 Decisione (UE) 2010/261) — Testo vigente | Portale Normativo