Art. 3

Responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale

In vigore dal 4 mag 2010
Responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale 1.   Fatto salvo l’, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione. 2.   Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione e l’osservanza delle procedure di sicurezza nel CS-SIS principale. Per quanto riguarda il CS-SIS di riserva, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione, escluse quelle previste dall’, e l’osservanza delle procedure di sicurezza connesse. 3.   Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno. 4.   Nei limiti di cui al paragrafo 1, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere nei locali in cui sono ubicati il CS-SIS principale e il CS-SIS di riserva, e in particolare: a) svolge compiti di sicurezza operativa locale comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti; b) controlla l’efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche; c) raccoglie prove sugli incidenti del SIS II centrale che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema; d) informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza; e) controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati gestione operativa del SIS II centrale applichino la presente decisione e la politica di sicurezza; f) garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l’applicazione della politica di sicurezza; g) controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata; h) prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:261:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo