Art. 3
Responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale
In vigore dal 4 mag 2010
Responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale
1. Fatto salvo l’, la Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di responsabile locale della sicurezza e altro incarico ufficiale. Nomina il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale il direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione.
2. Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione e l’osservanza delle procedure di sicurezza nel CS-SIS principale. Per quanto riguarda il CS-SIS di riserva, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza di cui alla presente decisione, escluse quelle previste dall’, e l’osservanza delle procedure di sicurezza connesse.
3. Il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale può delegare a personale subalterno i compiti assegnatigli. Vanno evitati i conflitti d’interesse tra l’incarico di eseguire tali compiti e altro incarico ufficiale. Un numero telefonico unico e un indirizzo unico permettono di raggiungere in qualsiasi momento il responsabile locale della sicurezza o il suo subalterno.
4. Nei limiti di cui al paragrafo 1, il responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale esegue i compiti derivanti dalle misure di sicurezza da prendere nei locali in cui sono ubicati il CS-SIS principale e il CS-SIS di riserva, e in particolare:
a)
svolge compiti di sicurezza operativa locale comprendenti il controllo dei firewall, test periodici di sicurezza, controlli e rapporti;
b)
controlla l’efficacia del piano di continuità operativa e garantisce lo svolgimento di esercitazioni periodiche;
c)
raccoglie prove sugli incidenti del SIS II centrale che possono avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione, e ne riferisce al responsabile della sicurezza del sistema;
d)
informa il responsabile della sicurezza del sistema quando occorre modificare la politica di sicurezza;
e)
controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati gestione operativa del SIS II centrale applichino la presente decisione e la politica di sicurezza;
f)
garantisce che i membri del personale siano a conoscenza dei loro obblighi e controlla l’applicazione della politica di sicurezza;
g)
controlla gli sviluppi in materia di sicurezza informatica e provvede affinché i membri del personale ricevano una formazione adeguata;
h)
prepara le informazioni di base e le opzioni necessarie per elaborare, aggiornare e rivedere la politica di sicurezza in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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