Art. 22
Applicabilità
In vigore dal 4 mag 2010
Applicabilità
1. La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data determinata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.
2. L’, paragrafo 1, l’, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere b), d), f) e i), l’, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 6, l’, paragrafi 2 e 3, gli e l’, paragrafo 1, scadono quando l’organo di gestione assume le sue responsabilità.
Storico versioni
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