Art. 21

Informazione del personale

In vigore dal 4 mag 2010
Informazione del personale 1.   Tutti i membri del personale e gli appaltatori ricevono una formazione adeguata in materia di sensibilizzazione alla sicurezza, requisiti giuridici, politiche e procedure, nella misura necessaria all’esercizio delle loro funzioni. 2.   Riguardo alla cessazione del rapporto di lavoro o del contratto, la politica di sicurezza definisce le responsabilità dei membri del personale e degli appaltatori in relazione al cambiamento di funzioni o alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché le procedure per la restituzione degli attivi e la revoca dei diritti di accesso.
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Informazione del personale (Art. 21 Decisione (UE) 2010/261) — Testo vigente | Portale Normativo