Art. 18

Monitoraggio

In vigore dal 4 mag 2010
Monitoraggio 1.   I registri (log) delle informazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 relative ad ogni accesso al VIS centrale e a tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS centrale sono conservati in modo sicuro e sono accessibili dai locali in cui si trovano il VIS centrale principale e il VIS centrale di riserva per il periodo previsto all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008. 2.   La politica di sicurezza fissa le procedure di monitoraggio dell’uso o dei guasti delle strutture di elaborazione dati e i risultati del monitoraggio sono rivisti periodicamente. Se necessario sono prese misure adeguate. 3.   I dispositivi di registrazione e i registri sono protetti da manomissioni e dall’accesso non autorizzato in modo da rispondere ai requisiti di raccolta e conservazione per il periodo di conservazione dei dati.
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Monitoraggio (Art. 18 Decisione (UE) 2010/260) — Testo vigente | Portale Normativo