Art. 17

Sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione

In vigore dal 4 mag 2010
Sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione 1.   L’infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata in modo che risulti protetta dalle minacce e che sia garantita la sua sicurezza e quella del VIS centrale, compresi i dati scambiati suo tramite. 2.   Nell’accordo di servizi di rete concluso con il fornitore di servizi sono indicati i requisiti di sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete. 3.   Oltre ai punti di accesso al VIS sono protetti tutti i servizi addizionali usati dall’infrastruttura di comunicazione. A tal fine la politica di sicurezza definisce misure adeguate.
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Sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione (Art. 17 Decisione (UE) 2010/260) — Testo vigente | Portale Normativo