Art. 16
Controllo del trasporto
In vigore dal 4 mag 2010
Controllo del trasporto
1. La politica di sicurezza definisce misure adeguate per impedire che i dati personali siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la loro trasmissione dal VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati. La politica di sicurezza contiene disposizioni in ordine ai tipi di invio o trasporto ammissibili e alle procedure sulla responsabilità del trasporto di elementi e del loro arrivo a destinazione. I supporti di dati non contengono dati diversi da quelli da inviare.
2. I servizi forniti da terzi che implicano l’accesso a dati, la loro elaborazione e comunicazione, la gestione di strutture di elaborazione dati o l’aggiunta di prodotti o servizi a tali strutture sono oggetto di controlli di sicurezza integrati e adeguati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:260:oj#art-16