Art. 11

Controllo della conservazione

In vigore dal 4 mag 2010
Controllo della conservazione 1.   Sono prese misure adeguate per garantire la corretta conservazione dei dati e la loro protezione dall’accesso non autorizzato. 2.   Tutte le apparecchiature contenenti supporti di conservazione sono controllate prima di essere gettate per garantire che i dati sensibili siano stati rimossi o integralmente sovrascritti, oppure sono distrutte in modo sicuro.
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Controllo della conservazione (Art. 11 Decisione (UE) 2010/260) — Testo vigente | Portale Normativo