Art. 11
Controllo della conservazione
In vigore dal 4 mag 2010
Controllo della conservazione
1. Sono prese misure adeguate per garantire la corretta conservazione dei dati e la loro protezione dall’accesso non autorizzato.
2. Tutte le apparecchiature contenenti supporti di conservazione sono controllate prima di essere gettate per garantire che i dati sensibili siano stati rimossi o integralmente sovrascritti, oppure sono distrutte in modo sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:260:oj#art-11