Art. 13

Controllo dell’accesso

In vigore dal 4 mag 2010
Controllo dell’accesso 1.   La politica di sicurezza fissa la procedura formale di registrazione e deregistrazione del personale per la concessione e la revoca del diritto di accesso all’hardware e al software del VIS presso il sito del VIS centrale ai fini della gestione operativa. L’attribuzione e l’uso di adeguate credenziali di accesso (password o altri mezzi idonei) sono controllati con la procedura di gestione formale stabilita dalla politica di sicurezza. 2.   L’accesso all’hardware e al software del VIS presso il sito del VIS centrale: i) è limitato alle persone autorizzate; ii) è limitato ai casi in cui può essere individuato uno scopo legittimo ai sensi dell’articolo 42 e dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008; iii) non eccede la durata e la portata necessarie per il suo scopo, e iv) è effettuato secondo una politica di controllo dell’accesso definita dalla politica di sicurezza. 3.   Presso il VIS centrale sono usati solo i software e le console autorizzati dal responsabile locale della sicurezza del VIS centrale. L’uso di funzioni di sistema che potrebbero scavalcare i controlli di sistema e delle applicazioni è limitato e controllato. Sono istituite procedure per controllare l’installazione dei software.
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