Art. 2
In vigore dal 23 apr 2010
1. L’importo totale del contributo finanziario dalla Commissione per l’attuazione del programma di lavoro ammonta a 15 370 000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010:
a)
linea di bilancio 17 04 07 01
:
14 000 000 EUR;
b)
linea di bilancio 17 01 04 05
:
260 000 EUR;
c)
linea di bilancio 17 01 04 31
:
1 110 000 EUR.
2. L’importo previsto al paragrafo 1, lettera c), è corrisposto all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e costituisce una sovvenzione di funzionamento.
3. Gli interessi di mora dovuti per pagamenti in ritardo possono inoltre essere a carico delle stesse linee di bilancio, conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:230:oj#art-2