Art. 3

In vigore dal 23 apr 2010
Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni specifiche previste dal programma di lavoro non superiori al 20 % del contributo finanziario massimo di cui all’, paragrafo 1, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro. L’ordinatore competente può adottare tali modifiche in conformità ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.
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