Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 apr 2010
1.   L’importo totale del contributo finanziario dalla Commissione per l’attuazione del programma di lavoro ammonta a 15 370 000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010: a) linea di bilancio 17 04 07 01 : 14 000 000 EUR; b) linea di bilancio 17 01 04 05 : 260 000 EUR; c) linea di bilancio 17 01 04 31 : 1 110 000 EUR. 2.   L’importo previsto al paragrafo 1, lettera c), è corrisposto all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e costituisce una sovvenzione di funzionamento. 3.   Gli interessi di mora dovuti per pagamenti in ritardo possono inoltre essere a carico delle stesse linee di bilancio, conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:230:oj#art-2