Art. 87
Lotta al terrorismo
In vigore dal 29 mar 2010
Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a)
attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b)
attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c)
attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE
Storico versioni
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